LEGGE 69 DEL 18/06/2009
Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1° luglio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data, al fine di promuovere il progressivo superamento
della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a
pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità
previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti
informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il
CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma
restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede
a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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